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Lettere classiche

La famiglia romana, tra conflitto generazionale ed emancipazione femminile

La famiglia in epoca romana si reggeva sul potere assoluto del pater familias, a tutti gli effetti padre e padrone, su moglie, figli, proprietà. Se i padri potevano impunemente uccidere i figli, e i mariti ripudiare le mogli, la legge romana regolamentava con durezza e crudeltà i parricidi o gli attentati alla vita del padre.
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Una grande famiglia patriarcale La famiglia della Roma antica aveva poco in comune con la famiglia nucleare moderna. Secondo la definizione di Ulpiano, uno dei più importanti giuristi romani vissuto a metà tra il II e il III secolo d.C., il termine familia indica un insieme di persone poste sub unius potestate, «sotto la potestà di uno solo», ovvero sottomesse all'autorità del pater familias, aut natura aut iure (Digesto 50,16,195,2): sono soggetti alla patria potestas, all'autorità del pater familias, i figli (maschi e femmine) e i nipoti (figli dei figli maschi), tutti allo stesso modo filii familias, per vincolo di sangue (natura); la moglie e le mogli dei figli, i servi e la loro prole, per vincolo sancito dal diritto (iure). La patria potestas, fondamento della familia romana Ciò che più caratterizza la famiglia romana è l'autorità illimitata del pater familias, qui in domo dominium habet. Quando il giurista Gaio nelle sue Institutiones (II metà del II secolo d.C.) riconosce che «nessun altro popolo ha sui figli un potere pari al nostro» (1,55), registra una situazione senza confronti nel mondo antico. A cominciare dal riconoscimento della prole: spetta al pater familias il compito di sollevare il neonato da terra, dove viene deposto, ai suoi piedi, subito dopo il parto, e ammetterlo così a far parte della sua famiglia; lasciato a terra, il neonato è destinato all'abbandono nelle pubbliche discariche (pratica consueta in caso di presunto adulterio o stupro). Tra tutte le prerogative che rendono la patria potestas un potere odioso e assoluto, il diritto di abbandonare il figlio nato dal matrimonio (ius exponendi) è uno dei più duraturi, in vigore addirittura fino al 374 d.C. Almeno fino all'età del principato, comunque, il pater familias ha diritto di vita e di morte (vitae necisque ius, sancito dalle leggi delle XII Tavole) su tutti i membri della sua familia, può vendere i figli come schiavi o relegarli in campagna destinandoli a lavori servili. Illimitata per estensione, la patria potestas non ha nemmeno limiti di durata e si estingue soltanto con la morte del pater familias, quando finalmente passa ai figli maschi, che la eserciteranno nelle rispettive famiglie. Capita così che un figlio possa abbondantemente superare la maggiore età e il conseguimento dei diritti civili, partecipare ai comizi, esercitare il diritto di voto, percorrere il cursus honorum fino alle più alte cariche dello stato, e rimanere comunque soggetto alla patria potestas. Padri contro figli Le fonti abbandonano di episodi esemplari che attestano la severità dei padri romani: è il caso di Lucio Manlio Capitolino, detto Imperioso per il rigore esercitato persino contro il figlio Tito, che «pur senza essere stato riconosciuto colpevole di alcun reato, fu bandito da Roma, dalla casa e dai penati, interdetto dal foro, dalla luce del giorno, dalla compagnia dei coetanei: il padre lo condannò a un lavoro da schiavo, quasi come in un carcere o in un ergastolo, dove lui, giovane di nobili natali, figlio di un dittatore, imparasse dalla miseria quotidiana che era nato da un padre “imperioso” davvero» (Liv. 7,4,4). Ma neppure il giovane Tito Manlio, divenuto padre a sua volta, imparò la mitezza, se è vero che, console nel 340 a.C., condannò a morte il proprio figlio per avere combattuto (e vinto) contro i Latini senza aspettare i suoi ordini, violando così l'autorità consolare e, in particolare, paterna. Gli esempi si moltiplicano almeno fino all'età di Cicerone, quando il senatore Aulo Fulvio fece uccidere il figlio che tentava di raggiungere le milizie di Catilina in Etruria (Sall., Catil. 39,5; Val.Max. 5,8,5); ma la testimonianza forse più significativa è l'umiliazione subita da Gaio Flaminio mentre, come tribuno della plebe nel 232 a.C., presentava al popolo una proposta di legge per la distribuzione dell'ager Gallicus: come racconta Valerio Massimo, il padre gli mise la mano addosso (manum iniecit, gesto con cui si rivendicava formalmente il proprio diritto su qualcuno o qualcosa) e Flaminio, che fino ad allora aveva resistito alla strenue opposizione del senato, piegato dalla potestà paterna, fu costretto a scendere dalla tribuna (privato fractus imperio descendit e rostris), biasimato per di più dalla tacita approvazione dell'assemblea che aveva dovuto abbandonare (ne minimo quidem murmure destitutae contionis reprehensus; Val.Max. 5,4,5). Episodi come questi attestano la totale subalternità dei filii familias, dotati di diritti civili ma non soggetti di diritto, posti sub alieno iure finché il pater familias è in vita.
Per ascoltare una lezione di Eva Cantarella sul conflitto tra padri e figli, clicca qui
Figli contro padri: la nevrosi del parricidio C'era a Roma un'insanabile sperequazione tra diritto privato e diritto pubblico, retaggio dell'originario ordinamento gentilizio della società, che perse importanza solo con il consolidarsi dell'impero. Sottomesso all'autorità paterna, il figlio non aveva diritti sul patrimonio familiare; adulto, riceveva dal padre un peculium, una somma di denaro e beni immobili, a titolo di donazione, che però poteva essere revocata in qualsiasi momento. Non meraviglia quindi che il conflitto generazionale fosse molto acceso, e la paura del parricidio fosse diventata una vera e propria ossessione dei padri romani. A testimoniarlo basta la crudeltà della poena cullei, la «pena del sacco» comminata ai parricidi: chiusi in un contenitore di cuoio o di tela ricoperta di pece insieme ad animali dai significati simbolici orridi e ominosi (un gallo, un cane, una vipera e una scimmia), i condannati erano caricati su un carro tirato da buoi neri e gettati nelle acque del Tevere. Nel 55 a.C. la pena fu estesa anche al figlio che avesse comprato del veleno con l'intenzione di somministrarlo al proprio padre, anche se poi non lo aveva fatto, e addirittura a chi gli avesse prestato soldi a quello scopo. Il figlicidio, invece, sarà riconosciuto delitto capitale ed equiparato al parricidio soltanto con Costantino, alla fine del III secolo d.C. Ad accrescere l'incidenza del parricidio nella società romana contribuiva anche l'alto tasso di divorzi. Poiché le nuove unioni si concludevano spesso con donne più giovani, la convivenza dei figli di primo letto con matrigne loro coetanee era fonte di ulteriori conflitti familiari. Le fonti parlano di padri che uccidono figli sorpresi in adulterio con la matrigna; e se Adriano punì con la deportazione su un isola un padre che uccise il figlio in una battuta di caccia perché aveva disonorato le sue seconde nozze (come attesta Digesto 48,9,5), la condanna non colpiva il crimine di figlicidio, ma la modalità illecita con cui esso era stato perpetrato (l'inganno con cui il giovane era stato attirato nella caccia fatale).
Nel film Il gladiatore di Ridley Scott (2000), anche la morte di Marco Aurelio è attribuita alla mano assassina del figlio Commodo: per rivedere la scena clicca qui
Le donne, sesso debole? Sfioriamo così la questione della condizione femminile nella famiglia romana. La moglie, come abbiamo accennato, era sottomessa anch'essa, loco filiae, «come una figlia», alla patria potestas del marito. Questo almeno nel cosiddetto matrimonio cum manu, in cui la filia familias usciva dall'autorità del pater familias per entrare sub alieno iure nella famiglia del marito. Ma anche nel matrimonio sine manu la donna viveva sottomessa a un uomo, un tutore scelto tra i suoi agnati alla morte dei suoi ascendenti: «gli antichi infatti», ci spiega Gaio (Inst. 1,144), «vollero che le femmine, anche se di età matura, fossero sotto tutela propter animi levitatem» (1,144). Vi sarebbe dunque nella donna una «leggerezza dell'indole», una naturale «incostanza» che la rende inaffidabile e la condanna a vivere in uno stato di perpetua minorità. Ne sono una prova evidente le norme giuridiche relative all'adulterio e al divorzio. Nell'età arcaica l'adulterio della donna può essere vendicato dal marito con la morte, mentre il tradimento del marito resta sempre impunito. Rendendo l'adulterio materia di diritto penale con la lex Iulia de adulteriis, Augusto toglie al marito il diritto di farsi giustizia da sé e distribuisce equamente la sanzione tra uomo e donna (puniti entrambi con la relegatio in insulam, la confisca di metà del patrimonio e il divieto di sposarsi), ma l'adulterio del marito resta comunque non perseguibile dalla moglie: non costituisce reato se consumato con feminae probrosae (attrici, meretrici e mezzane) e se coinvolge una matrona si può considerare parte offesa solo l'altro uomo, il marito tradito. Anche il divorzio in origine può essere chiesto solo dall'uomo, equivalendo di fatto a un ripudio, benché formalmente sia necessaria una culpa della moglie (adulterio, aborto, o anche sottrazione delle chiavi della cantina, poiché alla donna è proibito bere vino), ma in assenza di culpa è sufficiente al marito il pagamento di una piccola ammenda. Solo alla fine della Repubblica, il matrimonio sine manu può essere sciolto anche per volontà della moglie. Augusto con la lex de ordinibus maritandis snellisce la procedura per il divorzio e studia una serie di provvedimenti che tutelano la dote della donna sposata; questo non certo per difendere la dignità femminile, ma per incoraggiare nuove unioni feconde quando le prime si siano rivelate sterili, per contrastare cioè la denatalità delle classi elevate. Quando finalmente nell'età del principato troviamo testimonianze di coppie (apparentemente) affiatate, come Plinio e Calpurnia (secondo quanto racconta il marito in Epistole 4,19), o di mogli devote e coraggiose, come Arria Maggiore (Plin., Epist. 3,16) e Arria Minore (Tac., Ann. 16,34), è evidente l'influsso di modelli letterari e culturali (dall'Alcesti euripidea alle teorie di Plutarco, Musonio Rufo o Ierocle stoico sul matrimonio come comunione e armonia tra gli sposi) assorbiti dalle classi colte come elementi indispensabili della buona educazione. Sulla raggiunta parità dei sessi nel matrimonio romano resta il caustico sarcasmo della satira sesta di Giovenale. Di fronte all'inarrestabile energia, alla volontà di emancipazione della donna romana il conservatore Giovenale rimpiange la uxor montana dei primordi di Roma o la uxor annibalica succube del marito: la donna, indomitum animal, come la definiva Catone (in Liv. 34,2), spaventa l'uomo per la sua carica di passione irrazionale, che il diritto romano ha a lungo tentato di contenere relegando la donna, figlia, moglie e madre, in una condizione di minorità giuridica.
Per vedere un'intervista ad Eva Cantarella sulla condizione della donna nel matrimonio romano, clicca qui
Immagine di apertura: "Nozze Aldobrandini", Musei Vaticani (via Wikipedia) Immagine per il box: sarcofago romano del IV secolo che rappresenta una coppia (via Wikipedia)
Aldobrandini_Wedding
Arles muséee archeologique

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