Aula di Lettere

Aula di Lettere

Percorsi nel mondo umanistico

Sezioni
Accad(d)e che
Come te lo spiego
Interventi d'autore
Il passato ci parla
Sentieri di parole
Nuovo Cinema Paini
Storia di oggi
Le figure retoriche
Gli antichi e noi
Idee didattiche digitali
Le parole dei media
Dall'archivio
Tutti i temi del mese
Materie
Italiano
Lettere classiche
Storia e Geografia
Filosofia
Storia dell'arte
Scienze umane
Podcast
Chi siamo
Cerca
Come te lo spiego

Il diritto di fronte all'epidemia: quali sono gli strumenti per intervenire?

L’emergenza Covid-19 è stata affrontata con i classici provvedimenti adottati quando si verificano situazioni di necessità e urgenza: decreti-legge e ordinanze. Francesca Faenza ci spiega in che cosa consistono e perché sono strumenti simili ma diversi.
leggi
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, sancisce l’articolo 32 della Costituzione. Tra gli eventi che più impattano sulla salute a livello individuale e collettivo ci sono proprio le epidemie, che non solo minacciano la vita dei singoli ma richiedono grandi sforzi organizzativi da parte del governo, del sistema sanitario e degli amministratori per gestire e prevenire il contagio.  

L’approccio OneHealth

Su questo aspetto l’epidemia di coronavirus insegna qualcosa di nuovo agli operatori giuridici. E lo insegna proprio per la particolare origine del contagio: il salto di specie, o spillover, compiuto dal virus, che è passato dall'animale (a quanto pare il pipistrello) all'uomo. Il contagio di Covid-19 deriva quindi dall'interazione fra uomo e animale. È proprio questo il tema su cui si basa uno dei più innovativi ambiti della ricerca mondiale, che prende il nome di OneHealth. L’approccio OneHealth – letteralmente, una (sola) salute – considera la salute in senso olistico, cioè come dipendente dall'interazione fra esseri umani, animali ed ecosistemi in cui vivono. L’approccio OneHealth è già stato riconosciuto da istituzioni come la Commissione europea, l’Organizzazione mondiale della sanità, la Banca mondiale, la FAO e da istituti di ricerca di tutto il mondo. Il tema non riguarda solo il mondo scientifico, o la collaborazione tra la medicina umana e veterinaria, ma chiama in causa anche gli operatori giuridici: per assolvere al compito assegnato dalla Costituzione, cioè garantire la salute, è sempre più necessario un approccio multidisciplinare e collaborativo fra diritto, scienze naturali, medicina, veterinaria, ecologia. Possiamo aspettarci quindi che gli strumenti giuridici evolveranno in questa direzione.
Per un approfondimento sul concetto di OneHealth clicca qui
 

Gli strumenti emergenziali: decreti-legge e ordinanze

Al momento l’emergenza Covid-19 è stata affrontata con i classici provvedimenti previsti per i casi di emergenza: decreti-legge e ordinanze. Vediamo più da vicino in che cosa consistono e perché sono strumenti simili ma diversi. A fine febbraio, con l’accendersi dei primi focolai di Covid-19 in Lombardia e Veneto, i sindaci di decine di Comuni hanno emanato ordinanze per sospendere ogni evento culturale, sportivo, religioso e ludico che prevedesse l’assembramento di persone, sia in luoghi pubblici sia in luoghi privati come palestre, centri sportivi, sale giochi. I presidenti delle tre Regioni colpite dal virus – Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – hanno adottato ordinanze che prevedono, fra l’altro, la sospensione delle attività di asili nido, scuole e università. Parallelamente, il Governo ha firmato un decreto-legge (il n. 6 del 23 febbraio) tenendo conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito. Attualmente vengono applicate misure differenziate a seconda delle aree geografiche: maggiori restrizioni per le “zone rosse”, cioè i comuni dei focolai, e misure più blande man mano che ci si allontana dall'epicentro del contagio (Decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo 2020). Ordinanze e decreti-legge hanno una caratteristica in comune: vengono adottati quando si verificano situazioni di necessità e urgenza, cioè situazioni eccezionali che non possono essere fronteggiate con gli ordinari mezzi giuridici. Ma mentre i decreti-legge sono atti normativi, cioè con contenuto generale e astratto, e hanno forza di legge, le ordinanze sono provvedimenti amministrativi (dunque, di rango subordinato alla legge) e i loro effetti cessano quando l’emergenza finisce. Un’altra importante differenza sta nel fatto che il potere di adottare decreti-legge è attribuito al Governo collegialmente inteso (il contenuto dei decreti-legge è deciso in Consiglio dei Ministri) mentre le ordinanze sono quasi sempre adottate da organi monocratici, quali: il capo della protezione civile, il prefetto, il ministro della salute, il presidente della regione, il sindaco.
Per leggere il testo del decreto-legge n. 6 del 23/2/2020 clicca qui Per l’elenco delle misure nelle diverse zone, si rimanda al testo del decreto del Presidente del consiglio. Clicca qui.
 

La tutela della salute fra Stato e Regioni

In generale, la salute è una materia che rientra nella competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117 della Costituzione). Nella gestione dell’emergenza coronavirus, tra il Presidente del Consiglio e le Regioni si sono registrati, dopo un primo momento di collaborazione, alcuni momenti di tensione. In alcuni casi le polemiche sono rientrate velocemente (è questo il caso del botta e risposta fra il Presidente del Consiglio e il governatore della regione Lombardia in merito alla presunta mala gestione dell’emergenza in un ospedale lombardo); in altri casi il conflitto si è prolungato investendo anche la giustizia amministrativa. Il 25 febbraio il Presidente della regione Marche ha adottato un provvedimento urgente per il contenimento del contagio da Covid-19 pur in assenza di casi in Regione, ritenendo sufficiente la vicinanza territoriale con alcune zone della Romagna in cui si erano manifestati casi di infezione. Il Presidente del Consiglio, attraverso l’Avvocatura generale dello Stato, ha presentato un ricorso contro questa ordinanza e il Tribunale amministrativo regionale (TAR) delle Marche l’ha sospesa. Secondo il TAR le misure adottate hanno un grado di invasività giustificabile solo in presenza di un focolaio di infezione sul territorio, al momento inesistente. In sostanza l’argomento è che, pur nel contesto di un’emergenza, il potere di ordinanza non può essere utilizzato in modo sproporzionato. Pochi giorni dopo il Presidente della regione Marche ha adottato una nuova ordinanza, analoga alla precedente, perché nel frattempo si erano manifestati 6 casi di coronavirus sul territorio.
Per un’infografica sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in base all'art. 117 della Costituzione clicca qui
Mettiti alla prova con gli esercizi dello SPECIALE CORONAVIRUS sulla piattaforma ZTE.
(Crediti immagine box: gazzettaufficiale.it)
Gazzetta_ufficiale

Devi completare il CAPTCHA per poter pubblicare il tuo commento