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Storia e Geografia

Chiamami col suo cognome. La questione del matronimico arriva alla Corte

Il meccanismo di attribuzione automatica del cognome paterno ai figli potrebbe essere sovvertito? Francesca Faenza ci racconta come la storia dell'attribuzione del cognome del padre ai figli sia legata a un certo modello di famiglia e società che ormai sta cambiando, anche grazie alla possibilità di attribuire al nascituro il cognome della madre.

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«Avete già scelto il nome?». Le coppie in attesa di un figlio sono abituate a ricevere questa domanda. Ma prossimamente potrebbero iniziare a riceverne un’altra, fino a ieri impensabile: «E il cognome lo avete scelto?». La domanda può lasciare spiazzati perché, dalla notte dei tempi, i figli assumono automaticamente il cognome del padre e dunque non c’è mai stato nulla da scegliere. Ma ultimamente il meccanismo di attribuzione automatica del cognome paterno ha iniziato a scricchiolare. E in queste settimane l’intervento della Corte costituzionale ha fatto aumentare lo scricchiolio al punto da annunciare un crollo imminente.  

L’ultimo simulacro

Se la Costituzione afferma l’uguaglianza fra uomo e donna, perché la madre non può trasmettere il suo cognome al pari del padre? Se la nostra società proclama la parità di genere, può accettare che fra le pieghe della legge sopravviva una regola millenaria costruita intorno al solo pater familias? E ancora: se molti Paesi europei hanno già provveduto a cambiare la regola, lasciando ai genitori la libertà di scelta sul cognome, perché l’Italia ancora non lo ha fatto tanto da incorrere, nel 2014, in una sentenza di condanna davanti alla Corte di Strasburgo? Queste domande sono più che fondate, e come vedremo la Corte le prende molto sul serio. Ma può darsi che a qualcuno la questione del cognome sembri tutto sommato secondaria rispetto ad altre macroscopiche violazioni della parità di genere. E certamente c’è del vero. Basti pensare che il diritto di famiglia italiano, fino alla riforma del 1975, era fondato su un modello di famiglia dichiaratamente gerarchico e patriarcale, ereditato dal diritto romano, il cui il padre/marito era il centro del sistema solare. Il “capo della famiglia”, lo definiva l’articolo 144 del Codice Civile. Grazie alla potestà maritale (la maritalis potestas del diritto romano) il marito poteva dare ordini alla moglie e punirla se lei gli disobbediva. Grazie alla patria potestà – che era, appunto, patria – era il padre, e solo il padre, a prendere le decisioni sui figli. La madre non aveva voce in capitolo. L’adulterio era un reato solo se a commetterlo era la moglie. Se a tradire era il marito, il reato non c’era. E bisognerà aspettare gli anni Ottanta per veder abolire il delitto d’onore, immortalato nei suoi aspetti tragicomici dal divorzio all’italiana di Pietro Germi, e il matrimonio riparatore – di fatto, uno stupro avallato dalla legge. Quindi non c’è alcun dubbio: fino a tempi recenti, le leggi italiane hanno conservato al loro interno gravissime discriminazioni contro le donne. Assai più gravi di un automatismo che regola la trasmissione del cognome. Ma non bisogna sottovalutare la valenza simbolica insita nel potere di trasmettere il proprio nome. E non si può ignorare quanto il nome che portiamo sia intimamente legato con la costruzione dell’identità personale, con il senso di appartenenza a una comunità anche in senso intergenerazionale. Ecco perché la questione del matronimico, come viene chiamata, rappresenta un terreno tutt’altro che trascurabile del cammino verso la parità di genere. Ora che la legislazione italiana è stata ripulita dai più evidenti residui del modello patriarcale e discriminatorio, i tempi sono maturi per affrontare l’ultimo dei suoi simulacri rimasto in piedi. È quello che ha fatto la Corte costituzionale con un doppio movimento: il primo risale a 5 anni fa, con la storica sentenza 286 del 2016; il secondo arriva ora, con la recentissima ordinanza di gennaio 2021 che annuncia la chiusura del cerchio. Vediamo!  

Il “paso doble” della Corte: il primo movimento

Abbiamo visto che per molto tempo, ben oltre l’avvento della Costituzione, il diritto di famiglia è rimasto ancorato al modello del pater familias. In quel contesto, l’idea di dare ai figli il cognome materno appariva lontana anni luce. Anzi, la donna stessa perdeva il suo quando si sposava, assumendo il cognome del marito (articolo 144 del Codice Civile). In filigrana si legge chiaramente l’impronta del diritto romano: sposandosi, le donne passavano dalla tutela del padre a quella dello sposo. Prenderne il cognome suggellava la “cessione avvenuta”. C’era un solo caso in cui la legge prevedeva l’attribuzione del cognome materno, e cioè quando il figlio nasceva fuori dal matrimonio e il padre non lo riconosceva. Inutile dire che si trattava di casi socialmente stigmatizzati e penosi per la donna ma anche per il bambino, perché il fatto di portare lo stesso cognome della mamma lo additava immediatamente come “figlio di una ragazza madre”. Nel 2016 la Corte Costituzionale ha dato una prima spallata alla regola del patronimico. In quel caso, una coppia sposata (e, come vedremo, non è un dettaglio irrilevante) aveva espresso il desiderio di dare alla loro bambina anche il cognome della madre. Il tema era questo: la pura e semplice volontà dei genitori poteva prevalere sull’automatismo che prevede l’attribuzione del solo cognome paterno? La risposta della Corte è stata positiva. Se i genitori sono d’accordo, possono dare ai figli anche il cognome della madre, aggiungendolo a quello del padre. Tutto risolto quindi? No. Anche i giudici lo sapevano, e per questo avevano invocato l’intervento del Parlamento, perché solo una legge organica avrebbe potuto regolare in modo compiuto la materia. La sentenza, infatti, aveva una portata parziale. Era una coperta corta, che riscaldava bene dove arrivava, ma lasciava scoperti alcuni problemi. E per questo, nell’inerzia del Parlamento, è stato necessario il secondo movimento.  

Il secondo movimento, via libera al matronimico?

Siamo a Bolzano. Una coppia mette al mondo una bambina. All’atto del riconoscimento, padre e madre dichiarano, di comune accordo, di voler dare alla bambina il solo cognome materno. Il caso arriva sulla scrivania dei giudici costituzionali perché ci sono due questioni da risolvere. La prima è che i genitori, a differenza della coppia del 2016, non sono sposati. E il Codice Civile prevede che se due genitori non sposati riconoscono contemporaneamente un figlio, questo deve assumere il cognome paterno (articolo 262). La seconda questione è: che cosa succede se i genitori vogliono attribuire solo il cognome della madre? Dunque solo il cognome materno, e non anche il cognome materno? La Corte costituzionale ha risposto con l’ordinanza n. 18 del gennaio 2021. Un’ordinanza che ancora non chiude la faccenda, perché – lasciando da parte i tecnicismi – non è con l’ordinanza che la Corte può decidere (il “primo movimento”, come abbiamo visto, è stato determinato da una sentenza e non da un’ordinanza). In pratica, la Corte si è riservata di tornare a breve sulla questione, per definirla in modo compiuto. Ma già da ora, leggendo il testo dell’ordinanza, si intuisce che l’orientamento della Corte è favorevole alla possibilità di attribuire il solo cognome materno. Se così sarà, i genitori potranno scegliere se dare ai figli il cognome del padre, oppure il cognome della madre, oppure entrambi – e nell’ordine che preferiscono. Questo già avviene in altri Paesi europei, ma per l’Italia sarà uno scenario del tutto nuovo, impensabile fino a tempi non lontani. E visto che abbiamo parlato di cognomi, forse merita una nota quello del Presidente della Corte che ha firmato l’ordinanza: il giudice Coraggio. Crediti immagini: Apertura: Fernando Cobelo Box: particolare del Palazzo della Consulta. Foto di Fred Romero, flickr (CC-BY 2.0)

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