Elezioni e sistemi elettorali. In termini del tutto generali i «sistemi elettorali» possono essere definiti come insiemi di procedure e di norme giuridiche che disciplinano lo svolgimento complessivo delle elezioni in una data comunità politica. Essi variano sensibilmente da Paese a Paese. Ma possono essere molto diversi anche all’interno di ognuno di essi in relazione alla pluralità e alla varietà di elezioni cui i cittadini sono di volta in volta chiamati quando devono eleggere – per fare solo alcuni esempi – un sindaco, un consiglio comunale o provinciale, un’assemblea rappresentativa regionale, un parlamento nazionale a sua volta eventualmente suddiviso in due camere, una frazione di un parlamento sovranazionale del tipo del parlamento europeo, il capo dell’esecutivo.
Gli elementi costitutivi dei sistemi elettorali. I sistemi elettorali determinano quattro fondamentali elementi:
1) l’elettorato attivo (chi ha diritto di votare);
2) l’elettorato passivo (chi può essere eletto);
3) le norme «di contorno» relative alla campagna elettorale, alle possibili forme di espressione del voto e alle garanzie del corretto svolgimento delle elezioni;
4) le modalità con cui i voti degli elettori si traducono in cariche e/o in seggi.
In linea di massima, i sistemi democratici contemporanei sono ormai sostanzialmente uniformi per quanto riguarda i primi tre elementi. In essi, infatti, l’universalità del diritto di voto e dell’accesso alle cariche elettive, così come le garanzie che assicurano un corretto svolgimento delle elezioni, sono ormai acquisite in modo omogeneo. Ciò che varia, spesso assai sensibilmente, è invece il quarto elemento.
Votare per un carica monocratica o per un’assemblea rappresentativa. A questo proposito si deve fissare una prima importante distinzione tra due fattispecie di elezioni molto diverse: l’elezione di una singola persona a una carica monocratica (ad esempio un sindaco, un governatore regionale o il presidente degli Stati Uniti d’America) e l’elezione di un’assemblea rappresentativa (ad esempio un parlamento regionale o nazionale).
Il caso dell’elezione di una singola persona a una carica monocratica è senza dubbio il più semplice. In questo caso i sistemi elettorali determinano essenzialmente due elementi. Il primo è se l’elezione debba essere diretta oppure indiretta, vale a dire se i cittadini debbano votare direttamente per la persona che poi otterrà la carica oppure, come accade per il presidente americano, per dei «grandi elettori» che a loro volta voteranno per i diversi candidati in lizza. Il secondo è se i candidati vincano a maggioranza relativa (con il maggior numero di voti) in un unico turno elettorale oppure a maggioranza assoluta (con la metà più uno dei voti), con l’eventualità di un secondo turno elettorale là dove tale maggioranza non sia raggiunta alla prima tornata.
Il caso dell’elezione di un organo collegiale o di un parlamento è assai più complesso. Da questa fattispecie di elezioni, infatti, non deve risultare eletta una sola persona che abbia conquistato la maggioranza dei voti, ma un’assemblea di più persone e di più partiti, che in molti casi può contare diverse centinaia di membri. Norme e procedure diventano così assai più complicate e devono servire a «tradurre i voti in seggi» e a distribuirli tra i diversi partiti in competizione.
È soprattutto di questa seconda fattispecie di elezioni che si occupano oggi gli studiosi dei sistemi elettorali. Ad essa faremo riferimento anche noi nelle prossime pagine.